NEWS IMMOBILIARI

1. Albo impiantisti: dal 1° luglio iscrizione obbligatoria
2. Diritti patrimoniali di immobili da costruire
3. Tutela acquirenti di immobili: Governo approva decreto
1. Albo impiantisti: dal 1° luglio iscrizione obbligatoria
21/06/2005 – Dal prossimo 1° luglio, salvo ulteriori proroghe, le imprese interessate a svolgere attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti dovranno iscriversi all’albo gestito dalle Camere di commercio. A stabilirlo è la Circolare 3584/C emessa la scorsa settimana dal Ministero delle Attività produttive, dal titolo “Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Problematiche connesse all'applicazione dell'art. 109, comma 2”. Immediata applicabilità parziale dell'albo degli installatori.
Per poter accedere al nuovo albo bisognerà possedere una laurea in materie tecniche, o diploma di scuola secondaria superiore più un anno di esperienza nel settore, o ancora un titolo di formazione professionale più due anni di esperienza, oppure tre anni documentati di esperienza come operaio installatore specializzato.
L’iscrizione dovrà essere effettuata mediante apposita domanda alla camera di commercio della provincia di residenza, in cui dovranno essere indicate le specifiche tipologie di impianti per le quali l’iscrizione è richiesta.
2. Diritti patrimoniali di immobili da costruire

15/03/2005 – E’ pronto in Parlamento il decreto di attuazione della legge 2 agosto 2004, n. 210 che tutela i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.
Il decreto di attuazione prevede che il costruttore debba obbligatoriamente procurarsi una garanzia da consegnare all’acquirente che lo copra finanziariamente per le somme riscosse o da riscuotere prima del trasferimento della proprietà.
Inoltre l’acquirente può pretendere che nel contratto venga inserita una clausola che preveda la nullità del contratto in caso di violazione dell’obbligo.
Il costruttore avrà anche l’obbligo di stipulare una assicurazione a favore dell’acquirente che lo copra da eventuali vizi dell’immobile che si manifestino dopo la stipula dell’atto definitivo di compravendita o di assegnazione.
Il decreto prevede anche la istituzione di un fondo di solidarietà per gli acquirenti dei beni immobili da costruire che sarà destinato ad indennizzare gli acquirenti in caso di fallimento del costruttore.

3. Tutela acquirenti di immobili: Governo approva decreto
13/06/2005 – Procede sinora senza sorprese il cammino verso la tutela degli acquirenti di immobili dal rischio di fallimento del costruttore. Venerdì 10 giugno il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 1 della legge n. 210 dell’8 agosto 2004. Il documento, messo a punto dal ministero della Giustizia, era stato già licenziato in via preliminare nella seduta del 18 febbraio 2005.
Il costruttore è obbligato a consegnare all’acquirente una fideiussione che - precisa lo schema di decreto - deve essere rilasciata da una banca, un’impresa assicurativa o intermediari finanziari.
Il decreto istituisce anche un fondo di solidarietà, istituito presso il ministero dell’Economia, con effetto retroattivo. Si tratta di un fondo alimentato dal 4 per mille di ogni somma coperta da fideiussione, volto a indennizzare anche gli acquirenti di immobili che sono stati vittime di fallimenti immobiliari negli anni passati. Anche se solo in parte. Potranno usufruire di tale effetto retroattivo del decreto gli acquirenti di immobili i cui costruttori siano falliti tra il 31 dicembre 1993 e la data di entrata in vigore del decreto.